STATUTO dell’associazione

CNGEI SEZIONE SCOUT dei Comuni Vesuviani APS

approvato dall’Assemblea di Sezione del 17 OTTOBRE 2020

PREMESSA

Il Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani (CNGEI) nacque nell’ottobre del 1912 per iniziativa del Professor Carlo Colombo e della Società Podistica Lazio, dalla quale ebbe origine Il movimento fondato in Roma il 30 giugno 1913.

Esso è composto dalle proprie Sezioni territoriali, ovvero da associazioni di promozione sociale, altrimenti del terzo settore o senza scopo di lucro, che condividendo le finalità e gli scopi associativi, si impegnino ad osservarne lo Statuto ed il Regolamento e che siano organizzate secondo lo Statuto tipo delle Sezioni deliberato dall’Assemblea Nazionale.

Sul territorio porticese già dal 1912 era presente una associazione scout denominata REI che effettuava attività nautiche. Nel 1913 la Sezione Rei porticese accolse presso il porto del Granatello Baden Powell e sua moglie Olave durante il loro viaggio di nozze.

Gli scouts del Rei dal 1914 iniziarono ad aderire alla costituente Sezione del CNGEI porticese e nel 17 febbraio 1915 si riunisce il Comitato promotore dei Comuni Vesuviani, per iniziativa del prof. Giacomo Rossi e il Comm. Carlo Cattapani dove decretano la nascita della Sezione di Portici del CNGEI con sede presso il circolo Tennis “Corda Fratres”. Accanto alle attività legate al periodo storico come servizio civile, supporto alla Croce Rossa agli ospedali, si da molta importanza allo sviluppo fisico dei ragazzi organizzando molteplici gare sportive come attività nautiche, cross country confrontandosi con le altre Sezioni del territorio.

Il 31 marzo 1927, nel pieno governo Fascista, la Sezione di Portici insieme alle altre Associazioni scout del territorio non aderisce all’organizzazione giovanile fascista ma resta attiva clandestinamente fino alla caduta del fascismo sotto la denominazione di Circolo Cattolico San Giorgio.

Agli inizi degli anni sessanta viene ricostituita da Sezione UNGEI di Portici con la costituzione del Gruppo Portici 1° e nel 1969 del Gruppo Portici 2°. A seguito della nuova riforma Statutaria del CNGEI i due gruppi si fusero nel 1976 con sede in Viale Camaggio formando la Sezione di Portici con Gruppo Portici 2°.

Nel 1980 la Sezione si trasferì presso l’Istituto Salesiani in Via Dalbono dove vi rimase fino all’estate del 2003 spostandosi prima a Viale Leonardo da Vinci e trasferendosi, successivamente in Via Università fino al 2009. Dal 2013 si è stabilita in via San Cristoforo 34.

Nel 1985 la Sezione festeggiò i suoi 70 anni di fondazione con numerose attività con la presenza dei vertici associativi ed inaugurando una stele del Fondatore dello scoutismo Baden Powell nella villa comunale di Portici.

Dal 1991 la Sezione partecipa ad ogni Jamboree con una rappresentanza di giovani e di adulti.

Nel 2015 con varie manifestazioni la Sezione di Portici ha festeggiato i suoi primi 100 anni di fondazione.

TITOLO I – Denominazione, Finalità e Attività

Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata

  1. L’Associazione di Promozione Sociale denominata “CNGEI Sezione Scout “Comuni Vesuviani” APS” (Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell’art. 35 c. 1 del D.Lgs. 117/2017). di seguito Sezione, è Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi dell’art. 4 c. 1 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni.
  2. La Sezione ha sede legale in Portici alla Via San Cristoforo, 34; il cambio di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune non comporta alcuna modifica Statutaria.

3. La Sezione ha durata illimitata.

Art. 2 – Finalità e Attività

  1. La Sezione aderisce al Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani APS, di seguito CNGEI, è tenuta a rispettarne lo Statuto ed il Regolamento, a versare al CNGEI una quota annuale, nell’entità e nei termini stabiliti dal Consiglio Nazionale del CNGEI.
  2. La Sezione persegue, senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale ex art. 5 c. 1 del D.Lgs. 117/2017 di cui alla lettera:

d) “educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa”;

i) “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”.

v) “promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;”

  • La Sezione persegue i seguenti scopi:
  • L’educazione dei giovani: ovvero l’educazione fisica, morale, civica e spirituale della gioventù, senza distinzione alcuna di sesso, etnia, religione, condizione sociale e fisica, con particolare riguardo allo sviluppo dello spirito d’iniziativa, dell’autodisciplina, dell’autonomia di pensiero, della dignità propria e degli altri, della capacità di assunzione di responsabilità e di impegno, dell’amore per la natura e la salvaguardia dell’ambiente, nonché della solidarietà umana verso chiunque altro;
  • La sensibilizzazione degli adulti agli ideali dello scautismo, affinché collaborino, come educatori, impegnandosi attivamente allo sviluppo della Sezione e del CNGEI.

Per raggiungere i propri scopi la Sezione può:

  • Riunire, coordinare e sostenere gli adulti scout che si occupano di educazione non formale, favorendo la formazione individuale e lo scambio reciproco di informazioni e di esperienze al fine di offrire ai giovani un percorso educativo adatto, efficace e strutturato;
  • Offrire occasioni di conoscenza ed approfondimento dei Valori e del Metodo Scout a terzi, non Soci interessati a conoscere il Movimento Scout;
  • Riunire i giovani in occasioni di incontro e scambio di esperienze, di acquisizione di competenze tecniche e umane, in opportunità di servizio alla comunità e all’ambiente;
  • Partecipare o organizzare occasioni di incontro internazionale per Soci Giovani ed Adulti al fine di scambiare esperienze scout, conoscenze tecniche, promuovere l’amicizia internazionale e la cooperazione tra i popoli;
  • Collaborare e cooperare con soggetti terzi per eventi, attività, manifestazioni, progetti utili ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.
  • La Sezione realizza la sua proposta educativa in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci.
  • La dimensione spirituale caratterizza ogni momento dell’attività educativa ed è curata dagli educatori nel rispetto del principio di laicità, proponendosi di formare un individuo educato alla ricerca, all’approfondimento delle proprie convinzioni, alla disponibilità al confronto e all’accoglienza.
  • La Sezione, per il conseguimento degli scopi, applica il metodo educativo scout come delineato dal fondatore Robert Baden-Powell ed interpretato dal CNGEI, ispirandosi ai valori della legge e della Promessa Scout, i cui testi integrali sono allegati sotto la lettera A dello Statuto del CNGEI.
  • La Sezione nell’esercizio delle proprie attività adotta bandiere, guidoni, uniformi e distintivi le cui dimensioni, forme, logotipi ed uso sono definiti dal Regolamento del CNGEI.

Art. 3 – Attività diverse

  1. La Sezione può svolgere, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del citato decreto e delle norme vigenti.

TITOLO II – NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 4 – Soci, procedure di ammissione ed esclusione

  1. La Sezione è a carattere aperto e non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione dei soci; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, che è rimborsabile solo in caso di rigetto della domanda di ammissione. Detta quota è stabilita dall’Assemblea di Sezione.
  2. Possono iscriversi alla Sezione tutte le persone fisiche che avendone i requisiti di seguito indicati, ne facciano richiesta.
  3. I soci si dividono in Soci Giovani e Soci Adulti:

– I Soci Giovani sono i tesserati che abbiano già compiuto gli otto anni d’età o li compiano entro il 31 dicembre dell’anno scout di riferimento. Possono altresì essere tesserati i giovani dal momento in cui abbiano compiuto gli 8 anni, purché nel limite di tempo previsto dal Comitato di Sezione nel rispetto dei termini stabiliti dal CNGEI per il censimento. Essi sono in fase educativa come previsto dal Regolamento del CNGEI;

– i Soci Adulti sono i tesserati che compiono almeno 19 anni entro il 31 dicembre dell’anno scout di riferimento. Essi, conoscendo e condividendo i principi fondamentali dello scautismo e le scelte del CNGEI, svolgono volontariato nella Sezione, ricoprendo incarichi e ruoli anche in base alle necessità della stessa e alle proprie caratteristiche, competenze, desideri e disponibilità in modo personale, gratuito e senza scopo di lucro.

  • Le istanze di ammissione dei soci devono essere presentate al Presidente di Sezione. Le stesse in caso di accettazione si perfezionano con il versamento della prevista quota associativa. Le domande degli aspiranti soci minorenni devono essere sottoscritte da chi esercita la responsabilità genitoriale.
  • L’esame delle domande di ammissione è demandato al Comitato di Sezione, che le valuta nella prima riunione possibile, l’accoglimento delle stesse è comunicato agli interessati ed annotato nel libro degli associati. Nel caso dei soci giovani, l’esame delle domande di ammissione può essere demandato al Commissario di Sezione con facoltà di delega al Capo Gruppo.
  • Non possono essere iscritti alla Sezione:

– i Soci di altre organizzazioni Scout, riconosciute o meno dagli Organismi Mondiali, o che si qualificano tali, operanti nel territorio nazionale;

– coloro che sono stati espulsi da altre Sezioni aderenti al CNGEI;

– coloro i quali siano stati radiati dal CNGEI o da una Sezione aderente.

  • In caso di rigetto dell’istanza sarà il Commissario di Sezione, o persona da lui delegata, a provvedere a comunicare agli interessati, entro sessanta giorni, le motivazioni della deliberazione di rigetto della domanda di ammissione.
  • Chi ha presentato l’istanza di ammissione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea di Sezione in occasione della prima seduta utile.

Art. 5 – Diritti e obblighi degli associati

  1. I soci della Sezione hanno il diritto di:

– partecipare a tutte le attività organizzate, secondo il proprio ruolo;

– partecipare alla Assemblea di Sezione;

– vestire l’uniforme del CNGEI nelle occasioni previste dal Regolamento, fregiandosi dei distintivi che competono;

– avere una copertura assicurativa stipulata e garantita dal CNGEI;

– usufruire di tutti i servizi che la Sezione ed il CNGEI mettono a disposizione;

– ricevere gratuitamente pubblicazioni e notiziari associativi e del CNGEI;

– ottenere le agevolazioni previste nei contatti con le altre organizzazioni scout;

– ricevere la tessera del CNGEI;

– esaminare i libri sociali della Sezione;

– essere eletti alle cariche previste dal presente Statuto, se in possesso dei requisiti;

  • I soci della Sezione hanno l’obbligo di:

– rispettare la Legge Scout e prestare la Promessa Scout;

– aderire agli scopi associativi e condividerne le finalità istituzionali;

– rispettare tutte le norme che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento della Sezione e del CNGEI;

– pagare la quota associativa;

  • I Soci adulti della Sezione hanno inoltre l’obbligo di:

– prestare volontariamente e a titolo gratuito la loro opera in favore della Sezione e del CNGEI;

– collaborare, in base alle proprie capacità e competenze, al buon funzionamento della Sezione e del CNGEI;

  • I soci della Sezione hanno un comportamento sia verso gli aderenti sia verso l’esterno dell’associazione improntato al rispetto del presente Statuto e del Regolamento e non si avvalgono della qualifica di socio per propagande elettorali o dei partiti politici a qualsiasi livello.

Art. 6 – Recesso – Dimissioni  

  1. La cessazione della qualità di socio avviene per mancato pagamento della quota associativa annuale, per dimissioni, per espulsione o per radiazione.
  2. Le dimissioni avvengono mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente della Sezione, diventano operative dalla data di ricevimento e non necessitano di accettazione.
  3. Le dimissioni del Presidente di Sezione o della maggioranza dei componenti del Comitato di Sezione comportano la decadenza di tutti gli organi elettivi ad eccezione dell’Organo di Revisione e Controllo, ove previsto.

TITOLO III – NORME SUL VOLONTARIATO

Art. 7 – Volontari non soci

1. Il volontario non socio è una persona, non associata, che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della Sezione e del CNGEI, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni dell’associazione e degli associati, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Al volontario non socio possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’associazione stessa.

3. La qualifica di volontario non socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dalla Sezione o dal CNGEI.

4. La Sezione assicura i volontari non soci contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi avvalendosi di apposite polizze predisposte dal CNGEI.

5. La Sezione iscrive i volontari non soci in un apposito registro.

Art.8 – Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

3. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art. 9 – Sanzioni Disciplinari

  1. I soci della Sezione che in manifestazioni scautistiche internazionali o nazionali o locali ovvero in altre occasioni inerenti all’attività della Sezione e del CNGEI tenessero un contegno riprovevole, non osservante della Legge Scout o della Promessa o non degno di uno scout, sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:
  2. ammonizione,
  3. deplorazione,
  4. temporanea esclusione dall’attività scautistica e/o dal ricoprire cariche in Sezione o nel CNGEI,
  5. espulsione dalla Sezione,
  6. radiazione dal CNGEI e dalle Sezioni.
  7. Il Comitato di Sezione può infliggere i provvedimenti contemplati sub a), b), c) e d).
  8. Il Consiglio Nazionale del CNGEI può infliggere i provvedimenti contemplati sub a), b) c) e d) solo per azioni commesse dai Soci che ricoprono incarichi nazionali anche temporanei o di scopo. Il provvedimento c) escluderà esclusivamente dalle cariche del CNGEI.
  9. Il Giurì d’Onore[1] può infliggere i provvedimenti contemplati sub e).
  10. Questi organi devono dare comunicazione scritta del provvedimento agli interessati ed alla Sezione di appartenenza. Gli interessati, nel termine di venti giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento possono impugnare lo stesso con istanza al Giurì d’Onore per i provvedimenti adottati dal Comitato di Sezione o dal Consiglio Nazionale del CNGEI.
  11. Qualora le mancanze siano commesse da un dirigente oppure rivestano carattere di particolare gravità, il Comitato di Sezione o il Consiglio Nazionale del CNGEI demandano sollecitamente il caso al Giurì d’Onore che ne esegue la decisione.
  12. Presidente di Sezione o Commissario di Sezione possono in via urgente provvedere alla sospensione temporanea dei soci di cui al comma 1 del presente articolo, in attesa della decisione del Giurì d’Onore.

Art. 10 – Onorificenze

  1. Sono previste distinzioni al valore, al merito e di benemerenza per premiare atti di valore compiuti dai soci, per il riconoscimento di meriti speciali o di eminenti servigi resi alla Sezione o al CNGEI. Tali onorificenze, e il loro conferimento, sono stabilite dal Regolamento del CNGEI.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Art. 11 – Organi sociali, gratuità e durata

  1. Sono organi della Sezione:

– Assemblea

– Presidente

– Commissario (responsabile educativo)

– Comitato (organo di amministrazione)

– Organo di Revisione e Controllo (qualora obbligatorio per legge o deliberato dall’Assemblea di Sezione)

  • Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’Organo di Revisione e Controllo, salvo che gli stessi non siano soci, non può essere attribuito alcun compenso, eccetto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
  • Le sedute del Comitato di Sezione e dell’Organo di Revisione e Controllo, se in composizione collegiale, sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei loro componenti in carica.
  • Nel caso che una carica elettiva resti vacante per qualsiasi motivo, si procede a nuove elezioni alla prima Assemblea di Sezione.
  • Quando però negli organi elettivi collegiali venga a mancare un numero di componenti superiore ad un terzo, il Presidente di Sezione è tenuto a convocare nel termine di sessanta giorni l’Assemblea di Sezione per l’elezione dei nuovi membri.
  • Tutte le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; eventuali nuovi eletti, in sostituzione delle cariche vacanti in base ai commi 4 e 5 del presente articolo, durano in carica fino alla scadenza del medesimo triennio di gestione del Comitato di Sezione.

Art. 12 – Assemblea di Sezione

  1. L’Assemblea di Sezione è l’organo decisionale della Sezione.
  2. All’Assemblea di Sezione partecipano con diritto di parola tutti i soci.
  3. L’Assemblea di Sezione delibera con il voto dei soci che hanno raggiunto la maggiore età.
  4. L’Assemblea di Sezione, in ogni convocazione, è valida con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto.
  5. I soci possono intervenire personalmente ovvero è loro facoltà delegare esclusivamente un altro socio della Sezione.
  6. I soci che hanno conferito delega sono considerati presenti a tutti gli effetti per il calcolo delle maggioranze previste.
  7. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.
  8. L’Assemblea di Sezione:
  9. elegge il Presidente di Sezione, il Commissario di Sezione, il Comitato di Sezione e l’Organo di Revisione e Controllo di Sezione qualora obbligatorio per legge o deliberato dall’Assemblea di Sezione;
  10. assume le deliberazioni concernenti lo Statuto ed il Regolamento di Sezione;
  11. approva la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo di Sezione;
  12. delibera sull’entità della quota annuale da richiedere ai soci;
  13. delibera sul programma e sul bilancio preventivo ad esso collegato;
  14. approva il Progetto di Sezione, il bilancio sociale se previsto, e i loro aggiornamenti;
  15. elegge i delegati all’Assemblea del CNGEI;
  16. approva le eventuali proposte e richieste specifiche da avanzare ai competenti organi del CNGEI;
  17. delibera su tutte le questioni che le siano demandate dal Comitato di Sezione o che vengano sollevate dai soci.
  18. L’Assemblea di Sezione è convocata in sessione ordinaria ogni anno almeno trenta giorni prima dell’Assemblea del CNGEI, con lettera, o mezzi equipollenti, dal Presidente di Sezione inviata almeno quindici giorni prima della seduta e contenente l’ordine del giorno.

10. L’Assemblea Straordinaria di Sezione è convocata almeno quindici giorni prima della seduta con lettera, o mezzi equipollenti, dal Presidente di Sezione anche su richiesta del Comitato di Sezione o di almeno un terzo dei soci con diritto di voto. La richiesta deve contenere l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno. Trascorsi due mesi dalla richiesta, in caso di inadempienza del Presidente di Sezione, l’Assemblea Straordinaria di Sezione potrà essere convocata dai richiedenti.

11. In caso di inadempimento o dimissioni del Presidente di Sezione, ovvero, nel caso in cui, per qualche motivo, venga a decadere l’intero Comitato di Sezione, e non sia stato previsto l’Organo di Revisione e Controllo, il Comitato di Sezione in regime di prorogatio, è tenuto a convocare immediatamente e senza ritardo l’Assemblea di Sezione al fine di procedere all’elezione degli Organi Sociali decaduti, provvedendo altresì, fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti, alla gestione dell’amministrazione ordinaria della Sezione.

Art. 13 – Presidente di Sezione

  1. Il Presidente di Sezione, eletto dall’Assemblea è il legale rappresentante della Sezione.
  2. Il Presidente di Sezione:
  3. convoca l’Assemblea di Sezione;
  4. convoca e presiede il Comitato di Sezione;
  5. nomina, su proposta del Commissario e su designazione del Comitato, il Coordinatore Senior, i Capi Gruppo ed eventualmente il Vice Commissario di Sezione e gli eventuali responsabili di settori specifici previsti dal Progetto di Sezione approvato dall’Assemblea;
  6. nomina inoltre, su designazione del Comitato di Sezione, il Tesoriere;
  7. Instaura e mantiene i rapporti con le autorità, con gli enti locali e provvede agli adempimenti fiscali;
  8. ha la firma su tutti gli atti esterni;
  9. propone al Presidente del CNGEI, sentito il Comitato di Sezione, la concessione delle distinzioni di benemerenza, per il riconoscimento di meriti speciali o di eminenti servigi resi alla Sezione;
  10. vigila e controlla tutti gli Organi della Sezione.
  11. Il Presidente di Sezione può delegare le sue funzioni o alcune di esse ad un componente del Comitato.
  12. In caso di assenza o di impedimento il Presidente di Sezione viene sostituito nelle sue funzioni, non delegate, dal Commissario di Sezione.
  13. Il Presidente di Sezione risponde del proprio operato all’Assemblea di Sezione che può deliberarne la decadenza votando una mozione di sfiducia.

Art. 14 – Commissario di Sezione

  1. Il Commissario di Sezione, eletto dall’Assemblea di Sezione, è responsabile della corretta applicazione del Metodo Scout e depositario delle tradizioni della Sezione.
  2. Il Commissario di Sezione:
  3. ha la direzione metodologica della Sezione;
  4. sostituisce il Presidente di Sezione in caso di sua assenza o impedimento nelle funzioni non delegate;
  5. cura l’attuazione delle deliberazioni degli Organismi collegiali e del Comitato di Sezione;
  6. propone al Comitato di Sezione, per la designazione, il Coordinatore Senior, i Capi Gruppo ed eventualmente il Vice Commissario di Sezione;
  7. nomina inoltre, su proposta del Capo Gruppo, i Capi e i Vice Capi Unità.
  8. Il Commissario di Sezione risponde del proprio operato all’Assemblea di Sezione che può deliberarne la decadenza votando una mozione di sfiducia.

Art. 15 – Comitato di Sezione

  1. Il Comitato di Sezione è l’organo che applica le decisioni assembleari.
  2. Esso è composto da un numero dispari minimo di tre componenti, fino ad un massimo di sette, eletti dall’Assemblea di Sezione, dal Commissario di Sezione e dal Presidente di Sezione, che lo presiede; tutti i componenti del Comitato di Sezione hanno in esso diritto di voto. La scelta sul numero dei componenti del Comitato di Sezione deve essere fatta dall’assemblea prima delle votazioni per l’elezione del Comitato stesso.
  3. Alle riunioni del Comitato di Sezione hanno diritto di assistere i membri dell’Organo di Revisione e Controllo, e, se nominato, il Vice Commissario di Sezione. Il Presidente di Sezione può invitare quanti sono interessati a questioni specifiche previste nell’ordine del giorno.
  4. Il Comitato di Sezione, nella sua qualità di organo gestionale, amministra e coordina tutte le attività della Sezione. A tal fine:
  5. designa il Tesoriere scegliendolo tra i consiglieri;
  6. su proposta del Commissario di Sezione designa al Presidente per la nomina il Coordinatore Senior, i Capi Gruppo ed eventualmente il Vice Commissario di Sezione;
  7. esamina e delibera sulle domande di ammissione dei soci ed eventualmente può delegare il Commissario o il Capo Gruppo, all’accoglimento di quelle dei soci giovani;
  8. esamina e delibera l’accoglimento delle richieste di ammissione dei sostenitori;
  9. stabilisce i termini per il rinnovo delle iscrizioni, in armonia con i tempi indicati dal Consiglio Nazionale del CNGEI per il versamento della quota annuale;
  10. mantiene aggiornato il libro dei Soci ed il registro dei Volontari;
  11. predispone la relazione e il bilancio consuntivo da sottoporre alla Assemblea di Sezione;
  12. predispone inoltre il programma annuale e il bilancio preventivo ad esso collegato da sottoporre all’Assemblea di Sezione;
  13. redige il Progetto di Sezione e le sue modifiche da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea di Sezione;
  14. decide l’Ordine del Giorno dell’Assemblea di Sezione;
  15. può redigere un Regolamento di Sezione.
  16. infligge i provvedimenti contemplati sub a), b), c) e d) indicati all’art. 9 del presente statuto.

Art. 16 – Organo di Revisione e Controllo (O.RE.CO)

  1. Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’Assemblea provvede all’elezione dell’Organo di Revisione e Controllo, il quale può essere monocratico o collegiale composto da un numero dispari, minimo di tre, gli stessi devono essere in possesso dei requisiti previsti dell’art. 30[2] del D.Lgs. 117/2017, al superamento dei parametri previsti nell’articolo stesso.
    1. La scelta sul numero dei componenti dell’Organo deve essere fatta dall’assemblea prima delle votazioni per l’elezione dell’Organo.
    1. L’Organo di Revisione e Controllo rimane in carica fino alla sua naturale scadenza anche nel caso in cui, per qualche motivo, venga a decadere l’intero Comitato di Sezione in questa eventualità è chiamato a svolgere gli atti di ordinaria amministrazione, e a convocare immediatamente e senza ritardo l’Assemblea di Sezione al fine di procedere all’elezione degli Organi Sociali decaduti.
    1. Ai componenti dell’Organo di Revisione e Controllo si applica l’articolo 2399[3] del codice civile.
    1. L’Organo di Revisione e Controllo:
  2. vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  3. vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  4. esercita la revisione legale dei conti;
  5. esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del citato decreto;
  6. può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
  7. ha il controllo della gestione contabile della Sezione.
  8. L’Organo di Revisione e Controllo è tenuto a presentare una relazione scritta all’Assemblea di Sezione contestualmente alla discussione del bilancio consuntivo.
  9. I membri dell’Organo di Revisione e Controllo sono tenuti all’osservanza del segreto d’ufficio nei confronti di qualsiasi persona.
  10. L’incarico di membro dell’Organo di Revisione e Controllo è incompatibile con ogni altro incarico nell’ambito della Sezione ad eccezione di quello di delegato della Sezione all’Assemblea Nazionale.

TITOLO V – LIBRI SOCIALI E REGISTRI

Art. 17 – Libri sociali

1. La Sezione detiene i seguenti libri sociali:

  1. libro degli associati;
  2. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

TITOLO VI – NORME SUL PATRIMONIO DELLA SEZIONE

Art. 18 – Anno Scout

  1. L’anno scout va dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo.

Art. 19 – Mezzi Finanziari

  1. I mezzi finanziari di cui dispone la Sezione per perseguire i propri fini, sono costituiti da:
  2. quote associative;
  3. contributi pubblici e privati;
  4. donazioni e lasciti testamentari;
  5. rendite patrimoniali;
  6. attività di raccolta fondi;
  7. rimborsi da convenzioni;
  8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;
  9. La Sezione userà i criteri di massima trasparenza e correttezza nei rapporti con gli associati, i sostenitori ed il pubblico.

Art. 20 – Gestione Finanziaria

  1. La gestione finanziaria della Sezione tiene conto del bilancio preventivo.
  2. Il Comitato di Sezione deve presentare ogni anno all’Assemblea il bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario del precedente Anno Scout, con la relazione dell’Organo di Revisione e Controllo, qualora previsto, e il bilancio preventivo del successivo esercizio.
  3. L’esercizio finanziario della Sezione coincide con l’Anno Scout.
  4. Dall’inizio dell’Anno Scout fino all’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da parte dell’Assemblea di Sezione, il Comitato di Sezione non effettuerà atti di straordinaria amministrazione se non espressamente autorizzati dall’Assemblea di Sezione.
  5. I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
  6. Gli eventuali avanzi di gestione non possono essere ripartiti, anche indirettamente, fra gli associati ma devono essere, obbligatoriamente, reinvestiti nelle attività istituzionali.

Art. 21 – Bilancio d’esercizio

  1. I bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Comitato di Sezione e approvati dall’Assemblea di Sezione, con voto palese a maggioranza dei presenti, sono depositati presso la sede della Sezione e possono essere consultati da ogni socio.
  2. Gli amministratori della Sezione devono operare affinché il bilancio chiuda in pareggio, ovvero che l’avanzo di gestione venga reinvestito nell’attività sociale o che il passivo di gestione sia motivato e abbia preventivate misure correttive a copertura nell’anno sociale successivo.
  3. In alternativa alla redazione del bilancio è possibile effettuare la rendicontazione per cassa effettuata al sussistere dei requisiti di cui all’art. 13[4] D.Lgs 117/2017.

TITOLO VII – SOSTENITORI

Art. 22 – Sostenitori

  1. I sostenitori sono persone fisiche o giuridiche, enti del terzo settore o enti pubblici e privati che sostengono e facilitano le iniziative della Sezione mediante il pagamento di un contributo annuale su base volontaria.
  2. Le istanze dei sostenitori devono essere presentate al Presidente di Sezione. L’esame delle domande è demandato al Comitato di Sezione, che si deve esprimere nella prima riunione utile; in ogni modo deve comunicare all’interessato l’accoglimento o l’eventuale rigetto motivato.
  3. L’accettazione del rinnovo deve essere confermata ogni anno dal Comitato di Sezione.
  4. I sostenitori:
  5. ricevono la tessera di “sostenitore”;
  6. ricevono gratuitamente pubblicazioni e notiziari associativi;
  7. non sono soci della Sezione e quindi non possono essere eletti in nessun organo della Sezione, né ricoprire cariche o incarichi né hanno diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria;
  8. non devono avvalersi della loro qualifica per propaganda elettorale o dei partiti a qualsiasi livello;
  9. hanno comportamenti, morali, statuti e regolamenti, oggetti sociali non contrari ai principi dello scautismo e al presente Statuto.

TITOLO VIII – MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 23 – Modifiche dello Statuto

  1. Il presente Statuto può essere modificato su proposta da parte del Comitato di Sezione al Consiglio Nazionale del CNGEI il quale esprime parere obbligatorio e vincolante, e comunque nel rispetto dei vincoli posti dalle autorità locali.
  2. L’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria di Sezione per le modifiche statutarie deve essere comunicato a tutti i soci della Sezione, almeno quindici giorni prima della seduta.
  3. Per le modifiche conseguenti a provvedimenti di legge, o a specifiche richieste della Pubblica Amministrazione, il Comitato di Sezione sentito il Consiglio Nazionale, autorizza il Presidente di Sezione, avente la rappresentanza legale, ad effettuare le stesse in modo conforme e a depositare il nuovo testo dello statuto aggiornato alle autorità competenti.

TITOLO IX – SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 24 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro 

  1. La Sezione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 117/2017.
  2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Sezione, a soci o lavoratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25 – Scioglimento della Sezione

  1. Lo scioglimento della Sezione avviene per delibera dell’Assemblea Straordinaria, appositamente convocata, con voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
  2. Lo scioglimento della Sezione comporta automaticamente il divieto assoluto di utilizzare i materiali indicati nell’ultimo comma dell’articolo 2 del presente Statuto.
  3. L’assemblea di Sezione che delibera lo scioglimento della Sezione e la devoluzione del patrimonio nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
  4. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a favore del CNGEI, o ad altra Sezione iscritta al CNGEI o ad altro Ente iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore o altra associazione senza fini di lucro avente scopi istituzionali simili o comunque con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, previo parere positivo dell’Ufficio provinciale o regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore.
  5. Il Presidente di Sezione in carica è tenuto alla convocazione dell’Assemblea per adempiere agli obblighi previsti dai commi 3 e 4 di questo articolo.

Art. 26 – Rinuncia o revoca dell’adesione al CNGEI

  1. La rinuncia di adesione al CNGEI deve essere approvata dall’Assemblea di Sezione, appositamente convocata, con voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
  2. La richiesta di convocazione dell’Assemblea Straordinaria per la rinuncia di adesione al CNGEI deve essere presentata con una delle seguenti modalità:
  3. con delibera all’unanimità del Comitato di Sezione;
  4. su richiesta sottoscritta da almeno la metà dei soci.
  5. L’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria di Sezione riguardante la rinuncia di adesione al CNGEI deve essere comunicato a tutti i soci e al Consiglio Nazionale del CNGEI almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta.
  6. La revoca dell’adesione al CNGEI può avvenire per il venir meno dei requisiti previsti nel regolamento nazionale. I ricorsi avverso la decisione di revoca vanno inoltrati al Giurì d’Onore del CNGEI nel termine di venti giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento.
  7. La rinuncia o la revoca dell’adesione della Sezione al CNGEI comporta automaticamente il divieto assoluto di utilizzare i materiali indicati nell’ultimo comma dell’articolo 2 del presente Statuto, nonché di utilizzo del nome dei loghi in ogni loro forma e di altro servizio erogato dal CNGEI.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Disposizioni Finali

  1. 1.     Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017 e nelle norme vigenti in materia.

[1]Organo Giudicante del CNGEI (Vds. Statuto Nazionale del CNGEI)